E’ entrata in vigore dal 21/12/2, la Legge 17 dicembre 2021 n.215 di conversione
con modifiche del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n.146, che introduce importanti novità in materia di formazione delle diverse figure della sicurezza. Con la Legge 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel D. Lgs 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). L’intervento normativo è, contenuto nel Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) agli articoli 13 e 13 bis del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215. L’ampiezza dell’intervento normativo può leggersi come una miniriforma del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il legislatore in sede di conversione, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali, ha integralmente sostituito l’Allegato I del D. Lgs. n. 81/2008 intervenendo, inoltre, su ben 14 articoli dello stesso. Le modifiche sostanziali apportate dal D.L. 146/2021:
- art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente: all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la
lettera b-bis che prevede l’obbligatorietà dell’individuazione del Preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19; la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. - art. 19 – sugli Obblighi del Preposto: la lettera a) del comma 1 è stata riscritta ed elenca i nuovi compiti del preposto:
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
Dopo la lettera f) e’ inserita la lettera f-bis che impone al preposto , in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.