Collaborazione tra l’Ispettorato del lavoro, l’INAIL e l’ENPI.
Storia della Prevenzione sul lavoro 2 – Con l’istituzione presso tutti gli Ispettorati del lavoro dei Comitati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per dare maggiore impulso alla prevenzione degli infortuni attraverso un’organica e fattiva collaborazione tra l’Ispettorato del lavoro, l’INAIL e l’ENPI, in cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (organo vigilante) dimostrava tale necessità di collaborazione e l’idonea affinità (l’identità di competenza) in materia prevenzionale, l’Inail si era assunto il compito di fornire la documentazione statistica sull’andamento generale del fenomeno infortunistico a livello provinciale. L’Inail, in effetti, svolgeva già questa funzione, di collaborazione e di informazione a fini prevenzionali, nei confronti dei Comitati consultivi provinciali e la legge che li istituiva, del 3 dicembre 1962 n. 1712, all’art. 3, punto 4, prevedeva che essi dovessero studiare “l’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro ai quali dovevano essere fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell’Istituto in detti organi”.
Importanza del ruolo dell’INAIL.
Storia della Prevenzione sul lavoro 2 – Il ruolo dell’INAIL nel campo della prevenzione, negli anni, andava assumendo un peso sempre più importante, tanto che nel 1957, allorché il Consiglio nazionale per le ricerche
nucleari si trovò a costituire un Gruppo di lavoro per lo studio delle norme per la difesa
contro le radiazioni ionizzanti, furono chiamati a far parte del Gruppo di esperti anche tre
tecnici dell’INAIL. Ancora, nel 1968, quando il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro venne chiamato a procedere alla preparazione di osservazioni e proposte circa il
riordinamento della prevenzione contro gli infortuni del lavoro e delle malattie
professionali, andarono a costituire il Gruppo di esperti, oltre che tecnici dell’ENPI e del
CNR anche rappresentanti dell’Inail.
Il contributo dell’INAIL è stato altresì importante nello sviluppo della collaborazione
internazionale nel campo della prevenzione. L’Istituto partecipò in modo determinante allo
svolgimento del I Congresso mondiale della prevenzione infortuni che si tenne a Roma nel
1955, sia con il proprio finanziamento sia con l’attiva partecipazione dell’AISS, presieduta
dallo stesso presidente dell’INAIL (On. Morelli) che del BIT; l’organizzazione tecnica fu
curata dall’ENPI. Dopo il successo di tale manifestazione gli appuntamenti dei Congressi
mondiali si sono ripetuti negli anni successivi.
Testo Unico del 1965.
Storia della Prevenzione sul lavoro 2 – Un momento fondamentale nella vita dell’Istituto è stato l’emanazione del Testo Unico del 1965, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, anch’esso conteneva diverse norme
che impegnavano l’Istituto nell’azione di prevenzione. Oltre che alla metodica legata alla
tariffa dei premi in base alla frequenza degli infortuni in azienda, già prevista in normative
precedenti, nel Testo Unico (TU) del 1965 l’art. 10, contemplava l’esonero del datore di
lavoro dalla responsabilità civile. Nel momento in cui il datore di lavoro doveva compilare
la denuncia d’infortunio (art. 53), aveva l’obbligo, e tale obbligo si estendeva anche al
medico che doveva redigere il certificato allegato alla denuncia, di indicare, tra le altre notizie, “le cause e circostanze dell’infortunio anche in riferimento ad eventuali deficienze
di misure di igiene e di prevenzione”. Tale disposizione rappresentava un’importante
innovazione rispetto alla normativa precedente, delineando un’evidente finalità
prevenzionale. Gli artt. 55-57 del TU prevedevano l’inchiesta pretorile sulle cause e circostanze dell’infortunio, delineando un riscontro di grande rilievo in materia di sicurezza sul lavoro.
Nei confronti degli assistiti per silicosi ed asbestosi (art. 150) veniva prevista una specifica
prestazione economica, con indubbie finalità prevenzionali, quale la rendita di passaggio,
“disposta a favore dell’assicurato che abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui
attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze
dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non
superiore all’80%”.
Responsabilità civile del datore di lavoro.
Storia della Prevenzione sul lavoro 2 – L’art. 155 dello stesso TU aveva previsto per queste due pneumoconiosi il persistere della responsabilità civile del datore di lavoro, senza la possibilità di esonero (previste agli artt. 10 e 11) , quando le infermità “siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all’art. 173”.
L’art. 173 infatti prevedeva: ”le disposizioni particolari, concernenti le misure di
prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della
loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte
da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità”. Tali disposizioni vedranno la luce all’interno della Legge 833 del 1978 all’art. 24.
Le visite mediche preventive e periodiche, alle quali in base agli artt. 157 e seguenti,
debbono venire sottoposti i lavoratori che dovranno essere adibiti o già adibiti a lavorazioni
che comportino il rischio di silicosi o di asbestosi, avevano di per sé un significato
prevenzionale. Lo stesso vale per l’art. 138 per il quale l’Inail ha la facoltà di prendere
visione dei referti delle visite mediche preventive e periodiche previste in generale dalle
disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di igiene del lavoro. Il successivo art. 139
aveva poi un risvolto epidemiologico/prevenzionale per gli aspetti sanitari, in quanto
prevedeva che ogni medico è tenuto a denunciare all’Ispettorato del lavoro ogni malattia
professionale contenuta in apposito elenco (D.M. 18 aprile 1973 e s.m.i.) di cui ne accerti
l’esistenza.
Responsabilità civile per i danni.
Storia della Prevenzione sul lavoro 2 – Per quanto riguarda il settore agricolo l’art. 290 recitava: “le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste dall’art. 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali”; e che nell’emanazione di tali regolamenti debbono essere sentite le proposte dell’Istituto assicuratore, che in tal modo dà il proprio contributo alla formulazione delle norme di sicurezza.
Appare ancora utile sottolineare gli aspetti che gli artt. 10 e 11 del T.U. 1124/65 hanno nei
confronti della prevenzione. Tali articoli affermano che l’assicurazione esonera il datore di
lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, tranne se il fatto dal quale è
derivato l’infortunio sul lavoro costituisca reato perseguibile d’ufficio o che lo stesso sia
imputabile all’imprenditore o ai suoi dipendenti e che questi per esso abbiano riportato
condanna penale ovvero sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per
morte dell’imputato o per amnistia; inoltre l’Istituto ha diritto di regresso per le somme
pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie conto le persone civilmente
responsabili. Queste disposizioni quindi assumono valore di grande rilievo ai fini della
prevenzione in quanto fanno sì che il datore di lavoro che non applica le misure di sicurezza incorre anche nella perdita dell’esonero dalla responsabilità civile per i danni
derivati dagli infortuni e dalle tecnopatie accadute nella sua azienda. In tale materia negli
anni successivi ci sono stati pronunciamenti della Corte Costituzionale e modifiche
legislative nella giurisdizione civile e penale che hanno apportato variazioni della
costituzione in giudizio dell’Istituto. Pertanto con le nuove disposizioni l’imprenditore è
consapevole che non potrà eludere le conseguenze, anche se solo civili, del proprio
operato è sarà sollecitato ad una più precisa attuazione delle misure di sicurezza.